(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 dell'11 agosto 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifiche agli articoli 13 e 14 della legge regionale 26/1993 1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 dell'Art. 13 sono soppresse le parole «utile alla fauna selvatica» e sono aggiunte alla fine le parole «comprese tutte le aree in cui l'esercizio venatorio e' vietato dalla presente legge e, in particolare, dalle disposizioni di cui all'Art. 1, comma 4, e agli articoli 17, limitatamente alle oasi, 18, 37 e 43.»; b) al comma 4 dell'Art. 13 le parole «, compresi quelli» sono soppresse; c) l'alinea del comma 3 dell'Art. 14 e' sostituita dal seguente: «3. I piani hanno validita' fino alla loro modifica secondo le esigenze e devono prevedere:»; d) dopo il comma 6 dell'Art. 14 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Gli appostamenti fissi esistenti alla data del 31 dicembre 2005, compresi, a seguito di successiva inclusione, in aree nelle quali e' vietata la caccia per effetto dei piani provinciali di cui al presente articolo, e successivamente esclusi a seguito di modifica dei piani stessi, se riattivati, sono soggetti alla disciplina prevista per gli appostamenti fissi preesistenti di cui all'Art. 25, comma 8, seconda parte.».